Le Operazioni di Crowdfunding hanno trovato ampia applicazione anche come Forme di Finanziamento Alternativo per avventure imprenditoriali che troverebbero difficoltà maggiori rivolgendosi al mercato bancario e finanziario, incapace, in quanto legato a logiche e dinamiche, che renderebbero difficile leggere e interpretare progetti e investimenti in favore di nuove e giovani società.
Nuove e giovani società che invece, trovano nel Crowdfunding maggiore sensibilità in investitori più aperti, consapevoli e lungimiranti rispetto ad una nuovo progetto scoperto da una giovane società tecnologica.
L’investimento e l’intuito che lo determina trovano nel successo o meno che quella società, con il suo progetto e/o applicazione, saprà ricevere dalla collocazione sul mercato, grazie alle risorse economiche e finanziarie che il Crowdfunding avrà contribuito a realizzare.
Equity Crowdfunding: quote societarie e piccoli investitori
Il successo e l’affermazione di questo istituto, che ha il beneficio di poter raccogliere velocemente e a costi relativamente contenuti, risorse finanziare da destinare alle imprese nelle prime fasi di vita, quando maggiore è la necessità di fondi per gli investimenti iniziali, ha portato a un’evoluzione dell’istituto parlando dell’ipotesi di Equity Crowdfunding.
Si tratta di un modello più sofisticato che prevede la cessione di quote (equity, appunto) di una società di capitoli in favore di un elevato numero di piccoli investitori, i quali, attraverso apposite piattaforme ed una disciplina regolamentare attenta e controllata dalla CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa), offrono denaro in cambio di partecipazioni al capitale di rischio, riuscendo a controllare e a gestire processi societari e imprenditoriali in grado di remunerare l’investimento effettuato e far conseguire alla società il progetto iniziale finanziato.
La necessità di bilanciare gli interessi sia degli investitori, che dei titolari della società nelle varie fasi della vita dell’impresa, impone l’osservanza di regole generali (quelle della CONSOB sin dal giugno 2013 e poi ancora), ma anche di procedure e di tutele contrattuali, sempre più spesso contenute nei patti parasociali, che le Parti sottoscrivono al momento di conferire risorse ed acquisire partecipazioni per regolare le votazioni, le scelte e soprattutto i tempi, le forme e le garanzie per l’uscita dalla società e per il conseguimento del profitto a seguito del finanziamento realizzato.